Iscriviti ai Feed RSS... Feed degli Articoli del Comitato di IzzaliniArticoliFeed dei Commenti del Comitato di IzzaliniCommenti

Statuto


COMUNE DI TODI
Comitato di Frazione Izzalini

ART. 1

E’ costituito il Comitato di Frazione denominato COMITATO IZZALINI, con sede in Izzalini Voc. Vignolo n° 22 Prov. PG

ART. 2

Il Comitato è una libera associazione che sorge per volontà di cittadini i quali promuovono tutte quelle attività formative, culturali, sociali, assistenziali, sportive e ricreative che ritengono utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell’educazione permanente.
Il Comitato non ha scopo di lucro, ma persegue la formazione civile, umana e cristiana di ragazzi, giovani e adulti mediante l’attuazione di piani formativi. Il Comitato si propone l’organizzazione del tempo libero, fruendo dei servizi resi dai vari Enti di servizio dello Stato e della Chiesa.
Il Comitato curerà la presenza dei cittadini di Izzalini nelle organizzazioni del territorio e dei servizi pubblici Comunali, Provinciali, Regionali e Ministeriali.
Essendo una realtà civile il Comitato si renderà presente e partecipe alle iniziative e alle manifestazioni locali.
Il Comitato per raggiungere i suddetti scopi, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie e opportune, e si gioverà dei seguenti mezzi:
a) mezzi finanziari derivanti da contributi associativi, dalle oblazioni private e dagli eventuali contributi pubblici;
b) mezzi culturali propri o derivanti dal collegamento con i movimenti similari, con il comune, con la scuola e le sue istituzioni, con la Chiesa, con i centri culturali, in particolare con l’uso dei mass-media;
c) mezzi civili propri o derivanti dal collegamento con esperienze di formazione civile e di volontariato nei servizi di rilievo sociale;
d) mezzi sportivi propri o derivanti dal collegamento con tutti gli Enti di promozione sportiva;
e) mezzi formativi propri o derivanti dal collegamento con tutte le istituzioni comunitarie impegnate nell’educazione.
Il Comitato svolgerà le sue attività a favore dei cittadini di Izzalini e dei suoi ospiti.

ART. 3

Il Comitato è un’associazione a norma degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile ed ha diritto di aderire e di accedere a tutti i contributi finanziari previsti da Enti Pubblici e privati interessati al ragiungimento delle finalità descritte dall’art. 2 di questo statuto.

ART. 4

Possono far parte del Comitato tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dall’art. 2 dello Statuto.

ART. 5

I soci del Comitato e gli associati sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività ed essere eletti negli organi direttivi. Sono a disposizione dei Soci e degli associati i locali del Comitato, i mezzi e le attività.

ART.6

Doveri dei soci e degli associati sono:

  • partecipare alle assemblee e riunioni indette dal Consiglio;
  • tenere, all’interno dei locali, il contegno più corretto sotto ogni aspetto, non abbandonadosi ad atti contrari all’educazione e al decoro del luogo, non tenendo discorsi illeciti o contrari ai principi morali.

ART. 7

Il Comitato ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio o alla reputazione dello stesso.

ART. 8

Il Comitato deve essere tutelato mediante una assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

ART. 9

Ogni reclamo deve essere presentato direttamente al Consiglio, il quale prende provvedimenti a suo insindacabile giudizio.

 ART. 10

Il Comitato è diretto da un Consiglio, composto da soci, sempre in numero dispari, eletti dall’assemblea a scrutinio segreto e in conformità al regolamento interno.

ART. 11

Il Consiglio resta in carica per la durata di tre anni ed è rinnovabile.

ART. 12

Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, l’Amministratore ed i delegati alle varie attività.

ART. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni.

ART. 14

Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Segratario redige i verbali delle riunioni e costituisce l’archivio del comitato. L’Amministratore provvede alla gestione economica del Comitato.

ART. 15

Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 16

Le riunioni del Consiglio presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

ART. 17

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente quando il Presidente o un quinto dei consiglieri ne chiedono convocazione.

ART. 18

L’assemblee dei soci e degli associati del Comitato deliberano:

  • il programma di massima delle attività annuali
  • l’elezione dei membri del Consiglio
  • l’approvazione delle relazioni e del bilancio preventivo e consuntivo annuali.

ART. 19

L’assemblea ordinaria è convocata, mediante comunicazione scritta, all’inizio di ogni anno sociale per l’approvazione dei bilanci e dei programmi, per il rinnovo o la conferma del Consiglio Direttivo.

ART. 20

 Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il consiglio le reputi necessarie o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei soci e associati, nel qual caso il Consiglio ha l’obbligo di indire la riunione entro quindici giorni dalla data della domanda.

ART. 21

Le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci e associati presenti.

ART. 22

Nelle assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano, oppure per appello nominativo o a scrutinio segreto quando ne facciano domanda almeno la metà dei soci e associati presente. Trattandosi di questioni riguardanti le persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto.

ART. 23

Il Comitato con il presente Statuto fa propri i contenuti degli artt. 3, 4, 5.

ART. 24

In caso di sciogliemtno del Comitato il fondo comune sarà destinato a finalità di utilità generale.

ART. 25

Per quanto no espressamente riportato dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia di “Associazioni non riconosciute” previste dal Codice Civile Titolo II Capitolo III, artt. 36, 37 e 38. (Libro Primo del Codice Civile)